L’autofattura è un documento di vendita, valido ai fini IVA, con gli stessi elementi della fattura, che un soggetto con Partita IVA emette verso se stesso o in qualità di cedente/cessionario, oppure come cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore).
In alcuni casi per le autofatture occorre prestare particolare attenzione poiché devono essere caratterizzate da un codice tipo documento specifico e annotate su sezionali separati, diversi rispetto a quelli che contengono le fatture.
L’autofattura, essendo un documento valido ai fini IVA, deve essere emessa in formato elettronico e inviata allo SDI.
Come stabilito nel Provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, l’autofattura può essere utilizzata per regolarizzare una fattura emessa dal fornitore in modo errato oppure in caso di mancata ricezione della fattura a fronte dell’esecuzione del pagamento.
In entrambi i casi, se il cliente non riceve fattura o non riceve la regolarizzazione di una fattura errata entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il cessionario/committente deve regolarizzarla producendo un’autofattura entro i 30 giorni successivi.
In questo caso:
· Sarà il cessionario stesso a emettere la fattura per conto del cedente e riceverla;
· I dati del cedente dovranno essere compilati con i dati del fornitore che aveva precedentemente emesso fattura errata (o che non ha emesso fattura) e i dati del cliente o cessionario devono essere compilati con i propri dati vero colui che ha ricevuto fattura errata o non ha ricevuto fattura);
· Il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD20;
· Il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato nel registro degli acquisti.
Inoltre, ci sono alcuni casi in cui chi emette la fattura e il cliente coincide con il fornitore, è il caso delle autofatture emesse per:
- Cessioni gratuite a titolo di omaggi: quando i beni o i servizi di un’impresa sono donati o prestati a titolo di omaggio o per fini di beneficenza a terzi;
- Autoconsumo: quando è l’impresa stessa che consuma i beni prodotti. Ad esempio, il caso in cui è il professionista o l’imprenditore stesso che utilizza o beneficia dei servizi dell’impresa;
- Passaggi interni tra attività IVA separate.
In questi casi:
- I dati del cedente compariranno anche nella sezione “cliente” o “cessionario” della fattura;
- I documenti dovranno essere indicati dal codice tipo TD01;
- La fattura verrà ricevuta dal cedente stesso;
- Il documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita e annotato nei registri delle fatture emesse (tranne nel caso di passaggi interni tra attività IVA separate in cui le fatture dovranno essere annotate sia nei registri delle fatture emesse sia in quelli degli acquisti).